Buste paga e lavoro · Italia

Riposo settimanale: 24 ore ogni 7 giorni

L'articolo 9 del d.lgs. 66/2003: il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero.

Il periodo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. Il riposo può cadere in un giorno diverso dalla domenica nei casi previsti dallo stesso articolo, per esempio con i turni.

Esempio

Esempio illustrativo. Lavori a turni e riposi il mercoledì: è possibile, se rientri nei casi dell'articolo 9 e il riposo è garantito.

Importante

I contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse. Controlla il tuo CCNL.

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Base: d.lgs. 66/2003, art. 9.

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