Riposo giornaliero: 11 ore consecutive ogni 24
Il d.lgs. 66/2003 (art. 7) riconosce al lavoratore undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo va fruito in modo consecutivo, salvo attività con lavoro frazionato nella giornata o regimi di reperibilità.
Esempio
Esempio indicativo. Chiudi il turno alle 22:00 → il turno successivo non dovrebbe iniziare prima delle 9:00.
Controlla
- ☐ Ora di fine di ogni turno
- ☐ Ora di inizio del turno dopo
- ☐ Almeno 11 ore in mezzo
- ☐ Cosa dice il tuo contratto collettivo
Planner settimanale per segnare i turni 👇
Fonte: d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 7.